Cass. civ. n. 28824 del 17 ottobre 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)


Leasing immobiliare - Mancata indicazione del “tasso leasing” in contratto - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell’utilizzatrice - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.


In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1346
Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 8028/2018

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