Cass. civ. n. 28880 del 18 ottobre 2023

Testo massima n. 1


POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione - Idoneità ad interrompere il possesso ad usucapionem - Esclusione - Fondamento.


In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15137 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1165
Cod. Civ. art. 1167
Cod. Civ. art. 1158
Cod. Civ. art. 2650
Cod. Civ. art. 2651
Cod. Civ. art. 2943
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 88
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45

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