Cass. pen. n. 28908 del 12 aprile 2024
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Delitto punibile con l'ergastolo - Fatto commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dalla legge n. 251 del 2005 - Imprescrittibilità - Riconoscimento di una circostanza attenuante - Rilevanza - Esclusione.
Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 22 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST.