Cass. civ. n. 28926 del 18 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Ordinanza di assegnazione del credito resa all’udienza ex art. 543 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del terzo pignorato - Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza - Esclusione - Conoscenza del provvedimento - Necessità - Fondamento.


Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23123 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 543
Cod. Proc. Civ. art. 547
Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

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