14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4378 del 4 agosto 1982
Testo massima n. 1
Le ordinanze, anche se emesse dal collegio, conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale, pur quando involgano questioni attinenti al merito, sicché non possono produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili anche per implicito [ salve le limitazioni di cui all’art. 177 c.p.c. ] mediante la successiva sentenza, la quale rimane definitivo provvedimento decisorio. Né è configurabile un vizio di contraddittorietà tra la sentenza e la precedente ordinanza, risolvendosi il contrasto in una implicita revoca di quest’ultima.
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