Cass. civ. n. 2897 del 31 gennaio 2024
Testo massima n. 1
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza non doversi procedere per estinzione del reato - Efficacia nel giudizio civile - Differenza rispetto agli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile - Fondamento.
In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST.