Cass. civ. n. 1283 del 25 gennaio 2010
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come novellato dall'art. 33 della L. 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'art. 669 septies, terzo comma, c.p.c. (introdotto dalla stessa L. n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.
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