Cass. civ. n. 1440 del 9 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Dalla esecutività per legge della sentenza di secondo grado deriva che la parte soccombente non ha interesse a dolersi con ricorso per cassazione, della mancata pronuncia, da parte del giudice di appello, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.