Cass. pen. n. 28984 del 20 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA


Omessa motivazione del giudice sulla richiesta del beneficio - Impugnazione dell'imputato limitata a detto vizio - Legittimità - Conseguenze - Caducazione integrale dell'accordo - Esclusione.


In tema di patteggiamento, l'imputato che, a fronte di un accordo sulla pena subordinato alla concessione della sospensione condizionale, censuri la sentenza per l'omessa motivazione sul punto può legittimamente limitare il ricorso per cassazione alla sola mancata statuizione sulla condizione apposta alla pattuizione, dimostrando di non avere interesse alla caducazione totale dell'accordo. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, in tal caso, a che il principio devolutivo dell'impugnazione impedisce al giudice di legittimità di pronunciare l'integrale annullamento della sentenza oggetto d'impugnativa sulla base del disposto di cui all'art. 444, comma 3, cod. proc. pen.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4832/2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

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