Cass. civ. n. 3009 del 10 novembre 1960

Testo massima n. 1


Il potere di provvedere alla correzione è attribuito allo stesso giudice che è incorso nell'errore o nell'omissione, ma se la sentenza sia già stata appellata, la correzione rientra nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame. Non è necessario, però, che la sentenza non sia più soggetta ad appello, essendo sufficiente che non sia stata ancora appellata.

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