Cass. civ. n. 4126 del 11 luglio 1985
Testo massima n. 1
L'ordinanza, che dispone la correzione di una sentenza, in esito al procedimento di cui agli artt. 287, 288, c.p.c., configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisoria, e, come tale, non è impugnabile, ferma restando la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi e nei termini di cui all'ultimo comma del citato art. 288, relativamente alle parti cui la correzione medesima si riferisce.
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