Cass. civ. n. 4126 del 11 luglio 1985

Testo massima n. 1


L'ordinanza, che dispone la correzione di una sentenza, in esito al procedimento di cui agli artt. 287, 288, c.p.c., configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisoria, e, come tale, non è impugnabile, ferma restando la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi e nei termini di cui all'ultimo comma del citato art. 288, relativamente alle parti cui la correzione medesima si riferisce.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi