Cass. civ. n. 1604 del 25 giugno 1949
Testo massima n. 1
La sentenza che in se congloba, sia pure ibridamente, decisioni di merito e provvedimenti istruttori, per la parte relativa a quest'ultimi cade sotto la disciplina dell'art. 289 c.p.c. il quale si applica a qualsiasi provvedimento istruttorio incompleto, qualunque sia la forma o la denominazione dell'atto del giudice che lo racchiude, intesa per provvedimento istruttorio ogni disposizione volta a conservare in vita e ad imprimere moto al processo per l'ulteriore normale suo corso.
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