Cass. civ. n. 29070 del 19 ottobre 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE Assemblea condominiale - Legittimazione a partecipare - Immobile pignorato - Legittimazione del custode giudiziario - Condizioni.
In assenza di un'espressa previsione normativa ad hoc, il custode giudiziario di un immobile sottoposto a pignoramento non può partecipare alle assemblee condominiali, salvo che il giudice dell'esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 5