Cass. civ. n. 29070 del 19 ottobre 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE Assemblea condominiale - Legittimazione a partecipare - Immobile pignorato - Legittimazione del custode giudiziario - Condizioni.


In assenza di un'espressa previsione normativa ad hoc, il custode giudiziario di un immobile sottoposto a pignoramento non può partecipare alle assemblee condominiali, salvo che il giudice dell'esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21858 del 2005

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1136
Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 5

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