Cass. pen. n. 29079 del 11 aprile 2024

Testo massima n. 1


SENTENZA - REDAZIONE - Discrasia tra intestazione e dispositivo trascritto nella sentenza depositata, riportante dati estranei al giudizio - Nullità - Esclusione - Ragioni.


Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 47466 del 2004

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

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