Cass. civ. n. 29082 del 19 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE


Domanda proposta avanti a giudice privo di giurisdizione - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.


La notifica dell'atto di citazione, anche dinanzi a giudice che si dichiari privo di giurisdizione, produce comunque effetti sostanziali, tra i quali l'interruzione della prescrizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto prescritto il diritto di un medico specializzando a essere risarcito dei danni asseritamente derivanti dalla tardiva attuazione di direttive comunitarie da parte dello Stato italiano, ritenendo l'atto introduttivo di un giudizio, conclusosi con una pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, privo di efficacia interruttiva della prescrizione).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2945

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Conformi: Cass. civ. n. 16032/2002

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