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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7574 del 3 agosto 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7574 del 3 agosto 1993

Testo massima n. 1

In tema di omicidio, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato la causale del delitto non deve essere necessariamente individuata in quanto pur costituendo un elemento indefettibile del reato medesimo, purtuttavia ha un valore probatorio solo sussidiario, tanto più nell’ipotesi in cui la prova della volontà omicida emerga da altri più diretti e concludenti elementi di prova.

Testo massima n. 1

Per l’individuazione dell’elemento psicologico del reato in genere e dei delitti contro la persona in particolare, occorre assumere come elemento sintomatico della sua esistenza quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità semantica sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente. Tali dati possono emergere, nella fattispecie del delitto di tentato omicidio, dalla reiterazione dei colpi esplosi dall’agente, dalla zona corporale della parte offesa attinta dai proiettili, dalla distanza tra offensore ed offeso: elementi tutti che, singolarmente e complessivamente presi in considerazione, sono sicuro indice delle finalità perseguite dal reo.

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