Cass. civ. n. 29122 del 19 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Presupposti - Oneri assertivi e probatori a carico dell'attore.


La revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda; conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22159 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3

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