Cass. pen. n. 29160 del 5 luglio 2024
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
Causa estintiva "riparatoria" di cui all'art. 162-ter, cod. pen. - Sopravvenuta procedibilità a querela del reato - Applicabilità nel giudizio di appello - Condizioni - Fattispecie.
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 162 ter
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 CORTE COST.