Cass. civ. n. 12735 del 28 novembre 1992

Testo massima n. 1


La sospensione del procedimento, disposta per la pendenza di questione di legittimità costituzionale della norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, è di natura facoltativa, di modo che la riassunzione del procedimento stesso, dopo la definizione di detta questione da parte della Corte costituzionale, non è soggetta a termine perentorio, in carenza di una specifica previsione, analoga a quella dettata dall'art. 297, primo comma, c.p.c. con esclusivo riferimento alla sospensione necessaria.

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