Cass. pen. n. 29174 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITA' DI ORDINANZE - Retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - Identità ovvero diversità tra i procedimenti rispetto ai quali risultano emesse le ordinanze cautelari - Nozione - Individuazione - Ragioni.


Ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini custodiali, l'identità ovvero la diversità tra il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la prima ordinanza e quello in cui è stata emessa la seconda non può trarsi dal dato della connessione qualificata tra i reati che ne formano oggetto ex art. 12 cod. proc. pen., dovendo, invece, farsi riferimento al dato formale dell'iscrizione della notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione sostanziale di unicità del procedimento individuata dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, riguarda esclusivamente la specifica disciplina delle intercettazioni e non può essere trasposta in ambiti processuali diversi).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 9 del 1997

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. B CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

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