Cass. civ. n. 13490 del 20 luglio 2004

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del Procuratore dall'esercizio della professione, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente invece che il Procuratore, già regolarmente costituito prima della sua sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione.

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