Cass. civ. n. 8728 del 3 settembre 1998

Testo massima n. 1


L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato — come richiede l'art. 302 c.p.c. — con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale del 6 giugno 1989, n. 317, nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace.

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