Cass. civ. n. 29221 del 20 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI "Nullità della sentenza" ex art. 372 c.p.c. - Nozione - Fattispecie.
La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell'appello).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.