Cass. pen. n. 29222 del 2 luglio 2025
Testo massima n. 1
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
Delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi - Natura - Reato autonomo - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Il delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi, di cui all'art. 256-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante della fattispecie di cui al primo periodo, in ragione della differenza originaria tra rifiuti pericolosi, in termini "assoluti" o "speculari", e non pericolosi, con conseguente inoperatività del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. (Fattispecie relativa a delitto commesso antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, che, comunque, non ha modificato l'indicata norma incriminatrice).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 bis com. 1
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE