Cass. pen. n. 29253 del 04 giugno 2024

Testo massima n. 1


ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Sentenza - Traduzione disposta dal giudice, ma non effettuata - Conseguenze - Mancata decorrenza dei termini per impugnare - Oneri sollecitatori a carico dell’imputato alloglotto - Esclusione - Fattispecie.


In tema di traduzione degli atti nella lingua nota all'imputato alloglotto, all'omessa traduzione della sentenza, disposta dal giudice ma non effettuata, consegue il mancato decorso dei termini per l'impugnazione proponibile dall'imputato, senza alcun onere a carico di quest'ultimo di assumere iniziative finalizzate a far cessare l'inerzia dell'amministrazione. (Fattispecie relativa ad ordinanza - annullata dalla Corte - con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta dell'imputato alloglotto di dichiarare non esecutiva la sentenza, ritenendo che lo stesso, allo spirare dei termini per impugnare, avrebbe dovuto tempestivamente chiedere di essere restituito negli stessi ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo l'omissione).

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 22465 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

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