Cass. civ. n. 29257 del 20 ottobre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE IVA versata in eccedenza - Diritto al rimborso - Insorgenza - Cessazione dell'attività economica - Nozione.
In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, da individuarsi con la messa in liquidazione della società e non con lo scioglimento o la cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2484
Cod. Civ. art. 2487
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.