Cass. civ. n. 29267 del 20 ottobre 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE Quota di partecipazione del socio - Previsione dell'atto costitutivo concernente la libera trasferibilità della quota, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci - Conseguenze - Possibilità del creditore particolare del socio di sottoporre detta quota a sequestro conservativo e a espropriazione - Anche prima dello scioglimento della società - Sussistenza.
Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte di merito, che nel confermare l'inefficacia statuita in primo grado, ex art. 2901 c.c., di atti di conferimento in fondo patrimoniale operati da parte di soci-fideiussori di una società in accomandita semplice, aveva trascurato, ai fini della prova dell'eventus damni, di soffermarsi sul profilo della sussistenza nel patrimonio di riferimento di beni residui idonei a garantire le obbligazioni della debitrice principale, in quanto aggredibili da parte dei creditori sociali).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 2270
Cod. Civ. art. 2480