Cass. civ. n. 29308 del 23 ottobre 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Lesione della salute – Spese mediche sostenute in struttura sanitaria privata anziché pubblica - Danno patrimoniale risarcibile - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità – Esclusione - Fondamento.


Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21782 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Costituzione art. 32
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056

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