Cass. pen. n. 29321 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello cautelare – Applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni.


In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare dell'adempimento previsto, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e, pertanto, non applicabile analogicamente alle impugnazioni cautelari.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 22140 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89
Legge 04/10/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A

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