Cass. pen. n. 29331 del 26 giugno 2025

Testo massima n. 1


PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE


Restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna - Decorrenza del termine per l'estinzione della pena - Dalla data della sentenza irrevocabile successivamente pronunciata - Ragioni.


In tema di prescrizione della pena, qualora l'imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna, il termine per l'estinzione della sanzione inflitta inizia a decorrere solo dopo l'esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, perché solo all'esito di questi la decisione diviene irrevocabile, ed è a tale data che fa riferimento l'art. 174 cod. pen. per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario per determinare l'effetto estintivo. (Vedi: Sez U, n. 4460 del 1994,

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. pen. n. 46387/2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 172 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2020 num. 150 art. 88
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650

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