Cass. pen. n. 29332 del 07 marzo 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - Istanza tempestiva di rito abbreviato condizionato - Udienza fissata ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen. - Rigetto - Istanza di rito abbreviato "secco" - Ammissibilità - Ripresentazione della richiesta condizionata a una diversa prova - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di giudizio immediato, è tempestiva la richiesta di definizione con rito abbreviato formulata all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., a seguito del rigetto di una precedente richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato presentata, a sua volta, entro i termini di legge, in quanto intercorre tra tali riti un rapporto di genere a specie, essendo, invece, preclusa la presentazione, in detta sede, di una nuova richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una prova diversa, atteso che vi osta la perentorietà del termine decadenziale di quindici giorni previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie verificatasi antecedentemente alla modifica dell'art. 458 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 27, comma 1, lett. b, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 27 com. 1 lett. B)