Cass. civ. n. 29339 del 23 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento di personale a provincia di nuova istituzione (Fermo) - Indennità di disagio speciale - Accordo sindacale del 26 marzo 2009 - Nullità - Fondamento.
Il trasferimento di personale a una Provincia di nuova istituzione (nella specie, Fermo) costituisce un "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" riconducibile alla disciplina generale dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché ai dipendenti transitati non è dovuta l'indennità di disagio speciale di cui all'accordo sindacale del 26.3.2005, perché - in assenza di specifiche disposizioni della legge istitutiva della Provincia - gli accordi sindacali non possono riconoscere trattamenti economici ulteriori non previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e perché gli artt. 41 e 42 del c.c.n.l. del Comparto Autonomie Locali del 14 settembre 2000 non sono applicabili alla fattispecie, che non integra l'ipotesi di trasferta o di trasferimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 11/06/2004 num. 147
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST.
Contr. Coll. 14/09/2000 art. 41
Contr. Coll. 14/09/2000 art. 42
Contr. Coll. 26/03/2009