Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5934 del 15 febbraio 2012

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5934 del 15 febbraio 2012

Testo massima n. 1

In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, è legittima la condanna dell’imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all’art. 592 cod. proc. pen. – per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento – non prevede al riguardo alcuna eccezione; d’altro canto, l’art. 67 della legge n. 69 del 2009 – abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall’art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. – ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze