Cass. pen. n. 4735 del 14 aprile 1999
Testo massima n. 1
L'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello quando, ancorché sia stato accolto il gravame del pubblico ministero in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena inflitta sia rimasta comunque invariata per la concessione d'ufficio delle attenuanti generiche.