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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4667 del 11 ottobre 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4667 del 11 ottobre 1996

Testo massima n. 1

Non va pronunciata condanna alle spese del ricorrente il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi, allorché gli giovi l’accoglimento dell’impugnazione del procuratore generale. [ Fattispecie relativa alla nozione di «pena detentiva inflitta» ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, che il giudice di merito aveva ritenuto equivalente alla «pena inflitta in sentenza» e non alla «pena residua da espiare» ].

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