Cass. pen. n. 29379 del 03 luglio 2024

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - AGENZIE PUBBLICHE - Verifica della persistenza della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 – Mancata previsione della stessa nei confronti del proposto libero al decorso di due anni o più fra l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la sua avvenuta esecuzione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, al decorso di due anni o più tra l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la sua avvenuta esecuzione, sia verificata la pericolosità del proposto libero, com'è previsto per quello che sia stato detenuto durante tale periodo, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 15396 del 2023

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

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