Cass. pen. n. 2939 del 18 dicembre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Opposizione all’archiviazione - Rigetto - Ricorso per cassazione - Inammissibilità dell'impugnazione - Condanna del querelante al pagamento delle spese in favore dell’indagato - Esclusione - Ragioni.
L'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione all'archiviazione proposto dal querelante non comporta la condanna di quest'ultimo a rifondere all'indagato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento camerale instaurato per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, è circoscritta ai soli interessi civili, con esclusione di quelli instaurati esclusivamente agli effetti penali).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4