14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40614 del 12 dicembre 2006
Testo massima n. 1
In tema di mandato di arresto europeo, il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, senza che sia intervenuta la decisione sulla convalida, comporta l’inefficacia del provvedimento di coercizione e quindi l’immediata scarcerazione dell’arrestato, benché il termine sia formalmente previsto solo ai fini dell’audizione dell’arrestato.
Testo massima n. 2
In tema di mandato di arresto europeo, l’emissione dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva, in esito alla convalida dell’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, spetta al presidente della Corte di appello, o al magistrato da lui delegato, e non già alla Corte di appello, dovendosi ritenere che alla decisione sulla protrazione dello stato di restrizione della libertà personale sia chiamato lo stesso organo a cui è demandata la decisione sulla convalida, in conformità a quanto previsto in materia estradizionale dall’art. 716, comma terzo, c.p.p.
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