Cass. civ. n. 2941 del 01 febbraio 2023
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Obbligo contributivo assolto dal datore di lavoro con l'INPS, anziché con l'INPGI - Scusabilità dell'errore ex art. 1189 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 c.c., e ciò in quanto l'operatività di detta norma presuppone un errore scusabile, della cui prova è onerato chi l'invoca, non configurabile nella specie, perché il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116