Cass. civ. n. 2941 del 1 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE


Obbligo contributivo assolto dal datore di lavoro con l'INPS, anziché con l'INPGI - Scusabilità dell'errore ex art. 1189 c.c. - Esclusione - Fondamento.


In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 c.c., e ciò in quanto l'operatività di detta norma presuppone un errore scusabile, della cui prova è onerato chi l'invoca, non configurabile nella specie, perché il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1189
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116

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Conformi: Cass. civ. n. 12897/2016

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