Cass. pen. n. 35086 del 4 settembre 2003
Testo massima n. 1
Il controllo che il presidente della Corte d'appello deve effettuare, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., ai fini della convalida dell'arresto provvisorio della polizia giudiziaria, è un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 c.p.p., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del magistrato in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare che — una volta convalidato l'arresto — è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione dell'art. 717 c.p.p.
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