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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4110 del 1 febbraio 2001

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4110 del 1 febbraio 2001

Testo massima n. 1

In tema di estradizione, nella ipotesi in cui si attivino contemporaneamente più procedure cautelari personali [ a richiesta del ministro e per iniziativa della polizia giudiziaria ], è sufficiente una sola audizione dell’estradando, purché essa avvenga «al più presto» [ vale a dire entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, ovvero dalla convalida prevista dall’art. 716 c.p.p. ] e quindi nell’ambito della procedura originata dal provvedimento che per primo ha privato il soggetto della libertà.

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