Cass. civ. n. 29420 del 24 ottobre 2023
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Divieto cessione di crediti verso la P.A. - Credito verso Aziende sanitarie - Applicabilità disciplina ex R.d. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento - Richiamo espresso nel contratto - Conseguenze - Forma scritta dell'accettazione - Necessità.
Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali; tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1264
Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70