Cass. pen. n. 284 del 16 febbraio 1999

Testo massima n. 1


In tema di estradizione per l'estero, a fronte di una richiesta proposta da uno stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, l'autorità giudiziaria italiana, in forza dell'art. 12, comma secondo, lett. a) di detta convenzione, non deve verificare la efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta la estradizione, non trattandosi di requisito menzionato nella predetta disposizione. (Fattispecie nella quale l'estradando si era doluto della mancata notificazione della sentenza dell'autorità giudiziaria francese con la quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena precedentemente disposta).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE