Cass. civ. n. 29450 del 24 ottobre 2023

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE Compravendita di beni mobili - Mancanza del certificato di qualità dovuto in base al contratto di vendita - Irrilevanza - Esclusione - Mancanza di qualità promesse - Sussistenza - Possibilità di ritenere l’inadempimento di scarsa importanza ove non siano dimostrati specifici vizi della cosa - Esclusione.


In tema di compravendita di beni mobili, la mancanza del certificato di qualità, contrattualmente previsto, rileva, ex art. 1497 c.c., sotto il profilo del difetto delle qualità promesse e dà all'acquirente il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento, dovendosi escludere che la mancanza della certificazione di qualità, ove non siano dimostrati specifici vizi della cosa, possa essere ritenuta di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22075 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1455
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1492
Cod. Civ. art. 1497

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