Cass. civ. n. 2946 del 6 febbraio 2025

Testo massima n. 1


ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE


Adozione - Revoca per indegnità - Condotta dell'adottato - Sussumibilità nelle ipotesi di reato di cui all'art. 306 c.c. - Accertamento incidentale del giudice civile - Fattispecie.


In tema di adozione, la revoca per indegnità dell'adottato presuppone l'accertamento in via incidentale, da parte del giudice civile, della rilevanza penale e della sussumibilità della condotta del predetto nelle ipotesi di reato, previste dall'art. 306 c.c., alla luce degli elementi costitutivi dei delitti prospettati nel caso concreto. (Principio applicato al caso dei genitori adottivi che, accusati di maltrattamenti, erano stati assolti, impedendo così di ravvisare, nella concreta condotta dell'adottato denunciante, gli estremi del reato di calunnia aggravata, la cui soglia edittale minima integra il requisito previsto dall'art. 306, comma 1, c.c.).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 306
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 51

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Precedenti: Cass. civ. n. 1622/1964

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