Cass. civ. n. 2947 del 01 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19521 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

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