Cass. civ. n. 4777 del 28 febbraio 2007

Testo massima n. 1


L'efficacia probatoria del testamento pubblico di persona cieca ed assai debole d'udito, redatto non alla presenza di quattro testimoni — come prescritto dall'art. 603 c.c. — e recante l'attestazione del notaio che il testatore, pur essendo cieco, era comunque in grado di udire — seppure con il supporto di apposito apparecchio acustico — può essere rimossa solamente con la proposizione della querela di falso ex art. 2700 c.c.

Testo massima n. 2


La produzione in giudizio di un testamento pubblico non è assoggettabile al rispetto della procedura prevista all'art. 61 L. n. 1989 del 1913, concernente le modalità di custodia di tale atto pubblico da parte del notaio rogante, dopo la morte del testatore.

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