Cass. civ. n. 29506 del 24 ottobre 2023

Testo massima n. 1


MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Iscrizione all’albo dei mediatori – Regime della legge n. 39 del 1989 - Requisito di validità del contratto di mediazione – Mancanza dell’iscrizione – Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice – Anche nel giudizio di appello – Sussistenza – Applicabilità del principio di non contestazione – Esclusione.


Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto di mediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di non contestazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4019 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1755
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2
Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59

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