Cass. pen. n. 29518 del 11 maggio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE - Ricorso per cassazione - Ammissibilità dell’impugnazione avverso la statuizione sulle spese relative all’azione civile – Ritenuta inammissibilità dei motivi relativi alla responsabilità penale – Possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello – Esclusione - Ragioni.
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.